RIFLESSIONI SUI NUOVI PARADIGMI DEL GENERE NELLE RISOLUZIONI, SENTENZE E LEGGI ITALIANE E UE
Il seguente articolo non è breve e richiede altre letture per essere compreso. Esso è un approfondimento comparato delle possibili conseguenze relative a molte pronunce che sono intervenute negli ultimi due anni sia nella UE, sia in Paesi non UE, sia nelle corti di Giustizia Italiane (Cassazione). E’ quindi un’interpretazione utile affinché le Associazioni italiane che si occupano di Identità di Genere, possano assumere una posizione che sia allineata agli standard internazionali e contemporaneamente adatta al particolare sistema democratico italiano.
Questo articolo vuole essere la proposta di un inizio di un dibattito NON IDEOLOGICO e pragmatico, oltre che ideale, per eventuali nuove proposte di legge sulle condizioni che attengono principalmente al diritto al Genere e all’Identità di Genere (transgenderismo, intersessualità).
A seguito della Risoluzione del Parlamento Europeo 2048 (2015), della precedente Legge Argentina, della Legge di Malta – che tratta sia le condizioni Transgender, sia quelle Intersessuali – e, buon ultima, della Sentenza della Cassazione n.15138 del 20/07/2015, qualsiasi legge in vigore o proposta di legge che tratti del “cambio di sesso” e che sia antecedente ai predetti documenti, dovrebbe essere totalmente riscritta in modo da favorire la semplificazione legale e il benessere psicofisico della persona che inizia la transizione. Premesso che della parte che riguarda l’intersessualità nella legge di Malta, scriverò altrove, integrandola con altro documento recente della FRA, Agenzia dell’Unione Europa , vorrei provare a condividere alcune riflessioni sull’insieme di queste sbalorditive novità.