UNIONI CIVILI
DAL SITO DEL COMUNE DI GENOVA
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U . 21.5.2016 S.G. n. 118) “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (cd. Legge Cirinnà).
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
L’Amministrazione civica ha attivato una semplice procedura che si svolge in due fasi successive:
Nella prima fase chi intende costituire un’unione civile chiede un appuntamento all’Ufficio Unioni Civili di corso Torino 11.
Nel giorno che verrà concordato, le parti potranno comparire insieme dinanzi all’Ufficiale di stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti.
L’Ufficiale di stato civile redige un verbale e invita le parti a comparire nuovamente dinnanzi a sé, non prima di 15 giorni, tempo necessario per gli accertamenti previsti dalla legge, per la costituzione vera e propria dell’unione civile.
Al secondo appuntamento le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’Ufficiale di stato civile, che redige l’atto che farà sottoscrivere a tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente).
Dopo la redazione e sottoscrizione dell’atto, l’Ufficiale iscrive nel Registro di stato civile provvisorio l’atto di Unione civile tra persone dello stesso sesso, che è così costituita e valida a tutti gli effetti di legge.
CHI PUO’ CHIEDERE LA COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE
Persone dello stesso sesso maggiorenni, italiane o straniere, capaci di agire.
Non c’è obbligo di residenza nel Comune dove viene richiesta la costituzione di unione civile.
Il cittadino straniero deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nullaosta alla costituzione dell’unione civile.
La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata in Prefettura, se non esistono convenzioni internazionali tra Italia e Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione.
Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
PRENOTAZIONE
Gli interessati possono prenotare un primo appuntamento consegnando il modulo di richiesta all’Ufficio Unioni Civili – corso Torino 11 – 2° piano – stanza 209 oppure inviandolo a unionicivili@comune.genova.it allegando copia dei documenti d’identità (nell’oggetto specificare “UNIONI CIVILI”) o ancora telefonando ai numeri 010 557 6865 – 6866.
COSTI
La Delibera di Giunta Comunale n. 165/2016 estende le tariffe stabilite per la celebrazione di matrimoni anche alle unioni civili e variano a seconda della sede prescelta.
UNIONE CIVILE E MATRIMONIO ESTERI
In caso di unione civile costituita o di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente sarà sufficiente chiedere la trascrizione in Italia dell’atto tramite l’autorità consolare italiana dello stato di celebrazione o consegnare di persona, sempre all’Ufficio Unioni civili in corso Torino 11 – 2° piano – stanza 210 la copia integrale dell’atto di matrimonio estero, tradotta e legalizzata a norma di legge, affinché venga poi trascritta nel medesimo registro provvisorio delle unioni civili.
REGIME PATRIMONIALE
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti hanno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
COGNOME
Le parti costituenti l’unione civile possono assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’Ufficiale di stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all’Ufficiale di stato civile.
INFO
Ufficio Unioni Civili
corso Torino 11
2° piano
unionicivili@comune.genova.it
tel. 010 557 6865 – 6866.